Art. 18.
(Disposizioni per le attività di esercizio).

      1. A valere sulle risorse dell'Agenzia, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 5.
      2. Alle imprese di esercizio iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8, comma 2, e ai proprietari di sale cinematografiche sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, per le seguenti finalità:

          a) realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi ovvero trasformazione delle sale esistenti, mediante

 

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l'aumento del numero degli schermi, nell'ambito delle aree geografiche individuate, per ciascuna tipologia di intervento, con atto di indirizzo predisposto su base triennale dal Ministro per i beni e le attività culturali;

          b) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;

          c) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale cinematografiche.

      3. Il contributo in conto interessi è concesso nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario sino alla percentuale definita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel medesimo decreto sono, altresì, definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti. La base su cui commisurare il contributo in conto interessi non può comunque essere superiore al 70 per cento del costo dell'investimento. In alternativa, sono concessi, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, nonché per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, contributi in conto capitale per costi massimi ammissibili e percentuali d'intervento da definire con il decreto di cui al presente comma.
      4. A condizione che l'impresa di esercizio o il proprietario di sale cinematografiche si impegni, con apposito atto d'obbligo, a programmare una quota percentuale, da definire con il decreto di cui al comma 3, di film riconosciuti di nazionalità italiana, l'interesse a carico del beneficiario è ulteriormente ridotto, nella misura prevista dal medesimo decreto, per gli interventi riferiti a:

          a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne sono sprovvisti, con particolare attenzione ai centri cittadini con popolazione non superiore a diecimila abitanti e a quelli che confinano con comuni anch'essi privi di sale;

 

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          b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti.

      5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, e alle condizioni ivi previste, unitamente al contributo in conto interessi, sono inoltre concessi contributi in conto capitale, per costi massimi ammissibili dei relativi investimenti definiti con il decreto di cui al comma 3.
      6. Le imprese di esercizio o i proprietari di sale cinematografiche devono riservare, in caso di multisala o multiplex, non meno del 35 per cento, con arrotondamento per eccesso, degli schermi a film di nazionalità italiana, e non possono destinare nell'arco delle medesime ventiquattro ore più di uno schermo al medesimo film.
      7. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di ammissione ai benefìci e gli importi riconoscibili per la riconversione delle sale cinematografiche a tecniche digitali di proiezione e riproduzione audio e video.